L’Agenzia delle Entrate, rispondendo sul proprio sito FiscoOggi al quesito di un contribuente, ha ribadito quanto già affermato con risoluzione n. 46/2019 e circolare 19/2020: non perde la detrazione il contribuente che si dimentica di inviare ad ENEA la scheda descrittiva dell’intervento di efficientamento energetico per il quale ha diritto alla detrazione edilizia “bonus casa” del 50%.
L’Agenzia ricorda che la Legge 205/2017 ha introdotto dal 1° gennaio 2018 l’obbligo di trasmettere ad ENEA le informazioni su determinati interventi di recupero edilizio, per i quali spetta la detrazione bonus casa 50%. La comunicazione serve a monitorare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione di taluni interventi edilizi, ad esempio quelli riguardanti coibentazione, infissi, impianti solari termici e fotovoltaici, caldaie a condensazione, a biomassa, sistemi ibridi e pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti (si veda “Interventi oggetto di comunicazione ENEA”).
Nello specifico il contribuente aveva installato nel 2020 un condizionatore a pompa di calore, pagato con apposito bonifico, ma non aveva trasmesso ad ENEA la comunicazione; AdE ha confermato che, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea per interventi con detrazione edilizia 50% non comporta la perdita del diritto alla detrazione.
La trasmissione delle informazioni relative agli interventi con detrazione edilizia 50% deve essere effettuata attraverso l’apposita sezione del sito ENEA https://detrazionifiscali.enea.it/bonuscasa.asp entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori.
È ancora attivo il portale 2020 per l’invio delle comunicazioni ENEA degli interventi conclusi nel predetto anno che, come evidenziato, non comporta il pagamento di sanzioni.
Situazione diversa è quella riguardante la comunicazione ENEA per interventi con detrazione per efficientamento energetico “ecobonus” per i quali AdE ha avuto modo di confermare che l’omesso invio della comunicazione entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento comporta la perdita del diritto alla detrazione a meno che il contribuente provveda, entro il temine di presentazione della dichiarazione dell’anno di conclusione dell’intervento, all’invio tardivo ed al pagamento tramite mod. F24 della sanzione di Euro 250,00.